La Marcatura CE delle strutture metalliche in accordo alla EN 1090: la realizzazione di elementi di carpenteria metallica strutturale e il sistema di controllo della produzione in fabbrica
All’interno del regolamento si trovano le relative NORME ARMONIZZATE: specificazioni tecniche adottate dagli organismi europei di normazione su mandato della commissione allo scopo di essere utilizzate per la verifica dei requisiti essenziali per l’immissione dei prodotti sul mercato.
Tra le norme armonizzate ivi presenti vi è anche la EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio — Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
In data 01/07/2014 è terminato il periodo di coesistenza della norma EN 1090-1 (fine del periodo volontario e inizio obbligo di marcatura CE).
La Marcatura CE è ora l’unica modalità di qualificazione dei componenti strutturali che rientrano nel campo di applicazione della EN 1090-1.
D’ora in poi, il fabbricante di carpenteria metallica rientrante nella norma armonizzata EN 1090, non ha più bisogno dell’attestato di deposito presso STC del Ministero dei documenti che lo identificano quale Centro di Trasformazione di Carpenteria Metallica.
Il regolamento è cogente per tutti i produttori di carpenteria metallica ad uso strutturale portante destinate a esser incorporate in una costruzione.
La struttura in questione, nella fattispecie:
EN 1090-1:2012
(Norma armonizzata, per Marcatura CE)
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali.
EN 1090-2:2018
(Norma di supporto alla 1090-1)
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio.
EN 1090-3:2019
(Norma di supporto alla 1090-1)
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 3: Requisiti tecnici per strutture di alluminio.
Tipo di Attestazione: 2+
La prima sorveglianza deve esser eseguita un anno dopo la valutazione iniziale. Se non sono necessarie azioni correttive significative, la frequenza d’ispezione può esser ridotta, a meno che insorga una delle seguenti situazioni:
Gli intervalli tra le ispezioni e dopo la sorveglianza iniziale devono essere come nel prospetto seguente se non si è verificata alcuna situazione di cui sopra.
Classe d’esecuzione | Intervalli tra le ispezioni del sistema FPC del fabbricante dopo l’ITT (anni) |
EXC1 e EXC2 | 1 – 2 – 3 – 3 |
EXC3 e EXC4 | 1 – 1 – 2 – 3 – 3 |
I componenti devono essere classificati secondo 4 Classi di Esecuzione (EXC): 1 – 4 (il rigore del requisito aumenta da EXC1 a EXC3, mentre EXC4 si basa su EXC3 con ulteriori requisiti specifici per il progetto).
Ora la determinazione delle classi di esecuzione (EXC) è un compito del progettista: i requisiti per la base di selezione delle classi di esecuzione sono indicati nell’appendice C dell’Eurocodice 3.
Con la DoP il produttore dichiara che i suoi prodotti soddisfano specifiche caratteristiche di prestazione che sono definite essenziali per l’uso del prodotto nelle costruzioni.
La norma specifica 4 metodi di dichiarazione:
Il fabbricante deve istituire, documentare e mantiene un sistema FPC per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate.
Il sistema FPC deve includere procedure scritte, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni, nonché l’utilizzo dei risultati per il controllo delle materie prime e di altri materiali o componenti in entrata, delle attrezzature, del processo produttivo e del prodotto al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate.
Esempi di requisiti specifici: