Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.
L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.